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NON SOLIDAREITA'

SENTENZE

NON SOLIDARIETA' TRA CONDOMINI SENTENZA CASSAZIONE 9148/2008

La prima avvisaglia si era avuta con la Sentenza della Cassazione n. 12013/04, che aveva già escluso che un condomino che non fosse stato tale al momento del sorgere dell'obbligazione, potesse essere esecutato da un terzo creditore del condominio, ma la pronuncia delle Sezioni Unite, Sent. N. 9148 del 10/04/2008 introduce un principio che rischia di rivoluzionare radicalmente i rapporti tra condomini e fornitori.
Secondo la Suprema Corte, infatti, in caso di titolo esecutivo emesso nei confronti del condominio, non sono solidalmente responsabili tutti i condomini per l'intera somma (come era indirizzo predominante fino a pochi giorni fa), ma ogni condomino risponde esclusivamente per la sua quota e non può essere esecutato per una cifra superiore.
Per gli addetti ai lavori appaiono chiare le difficoltà che incontreranno i creditori a far valere i propri diritti, in quanto dovranno procedere a singole esecuzioni nei confronti di ogni condomino, con il rischio di rimanere non soddisfatti per quelle quote che sono a carico di soggetti che hanno ceduto l'immobile rendendosi insolventi ed inesecutabili ovvero per quelle proprietà che risultino gravate da ipoteca.
L'indirizzo che sta assumendo la Cassazione in materia di obbligazioni va nel senso che ogni condomino risponda esclusivamente per quella quota di obbligazione che ha contribuito a fare sorgere.
La sentenza di cui sopra, sicuramente, avrà un impatto sociale non indifferente, atteso che nessuna impresa accetterà di lavorare a debito, soprattutto in quegli stabili ove sussistono situazioni di degrado, con immobili ipotecati per mutui fondiari.


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